1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
La disciplina inerente l’accesso civico è stata novellata ad opera del D.Lgs n. 97/2016 i cui tratti maggiori qui brevemente si riassumono dopo aver riportato il testo dell’articolo 5 che lo regolamenta.
“Testo dell'art. 5 "Accesso civico" del D.Lgs. n. 33/2013
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.”
Soggetti legittimati: chiunque ha diritto di accedere. Nell’accesso civico il diritto spetta a qualsiasi persona, senza nessuno specifico requisito soggettivo e non è necessaria nessuna motivazione (Art. 5 D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dall’art. 6 del D.Lgs n. 97/2016).
Oggetto: l’accesso civico ha per oggetto i dati ed i documenti detenuti dalle Pubbliche Amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi dello stesso decreto n. 33/2013 e ss.mm.ii.
Limiti: i limiti dell’accesso sono disciplinati dall’art. 5 bis del D.Lgs n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 che individua una elencazione tassativa che permette di rifiutare la richiesta di accesso civico, nel caso in cui possa comportare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi pubblici inerenti a:
nominativo | Dott.ssa Mariagiovanna Micalizzi |
qualifica | Segretario Generale |
Indirizzo posta elettronica istituzionale | info@pec.altavillamilicia.eu |
nominativo | Dott.ssa Adriana Ferrara |
qualifica | Resp. settore I – Vice-segretario |
Indirizzo posta elettronica istituzionale | info@pec.altavillamilicia.eu |
Sede
via Loreto, 60 - 90010 Altavilla Milicia (PA)
Telefono
091 915411
Fax
091 951826
Orario
lunedì - venerdì 8.00 - 14.00
martedì e giovedì 15.00 - 18.00
E-mail info@pec.altavillamilicia.eu
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fac-simile istanza accesso civico (236.26 KB)
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Ultima modifica il: 17/04/2023
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REGISTRO ACCESSO CIVICO (412.23 KB) | 22/06/2022 | 22/06/2022 |
REGISTRO ACCESSO CIVICO (412.23 KB)
Inserito il: 22/06/2022
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REGISTRO ACCESSO CIVICO (0.71 MB) | 13/02/2020 | 13/02/2020 |
REGISTRO ACCESSO CIVICO (0.71 MB)
Inserito il: 13/02/2020
Ultima modifica il: 13/02/2020
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REGISTRO ACCESSO CIVICO (0.72 MB) | 30/07/2019 | 30/07/2019 |
REGISTRO ACCESSO CIVICO (0.72 MB)
Inserito il: 30/07/2019
Ultima modifica il: 30/07/2019
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REGISTRO ACCESSO CIVICO (0.69 MB) | 08/02/2019 | 08/02/2019 |
REGISTRO ACCESSO CIVICO (0.69 MB)
Inserito il: 08/02/2019
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REGISTRO ACCESSO CIVICO (0.66 MB) | 01/03/2018 | 18/07/2018 |
REGISTRO ACCESSO CIVICO (0.66 MB)
Inserito il: 01/03/2018
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