Interventi di diserbamento e pulizia degli appezzamenti di terreno
a tutela della pubblica sicurezza e dell’igiene ambientale


Ordinanza Sindacale n. 6 del 7 giugno 2023 [pdf]

 


 

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  • E’ fatto obbligo, ai proprietari e/o conduttori di aree incolte o in stato di abbandono o in precario stato di manutenzione, ricadenti in zone boscate, arborate, cespugliate o prettamente agricole ovvero costituenti pertinenze di villette, stabili o condomini, od anche sede di cantieri edili attivi e/o in corso di attivazione, di provvedere, entro il 15 giugno 2022, e nel rispetto delle modalità di cui al successivo art. 2:
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    • alla ripulitura di tali aree da stoppie, frasche, cespugli, arbusti e residui di coltivazione, nonché allo sgombero da detriti, immondizie, materiali putrescibili e quant’altro possa essere veicolo di incendio; tali adempimenti, in relazione alle aree pubbliche o di proprietà comunale in cui sia necessario intervenire, fanno carico al competente servizio presso l’U.T.C. dell’Ente;
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    • alla recinzione (ove assente o carente) in corrispondenza dei confini fronteggianti vie, strade e piazze aperte al pubblico passaggio, al fine di evitare immissione di rifiuti;
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    • al taglio di siepi vive, erbe e rami che si protendono sul ciglio stradale;
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    • ad assicurare in tali aree, fino al 15 ottobre 2022 (salve le proroghe di cui al successivo art.10), il mantenimento delle condizioni atte ad evitare sia il proliferare di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, sia l’immissione di rifiuti di qualsiasi tipo.
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  • E’ vietato, nel periodo dal 15 giugno al 15 ottobre 2023 (salve le proroghe di cui al successivo art.10), accendere fuochi in corrispondenza o in prossimità di terreni agricoli, aree boscate, arborate o cespugliate, di serbatoi e tubazioni di gas, lungo le strade e, in genere, in tutte le aree a rischio sopra indicate, nonché usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville, o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, ad eccezione delle pratiche di abbruciamento sul posto - di cui al successivo articolo - se debitamente autorizzate.
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  • Nel suddetto periodo è fatto, altresì, obbligo, ai concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi per uso domestico e non, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l’area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.

Si invita la cittadinanza ad eseguire la pulizia dei terreni incolti e segnalare fondi a rischio incendio 

 

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