Elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica del 25.09.2022 - Adempimenti in materia di propaganda elettorale

Pubblicata il 12/08/2022

Si informa che da venerdì 26 agosto 2022  sono vietati:
  • il lancio o getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  • ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne delle sedi dei partiti;
  • ogni forma di propaganda luminosa mobile.
Dal medesimo giorno possono tenersi riunioni elettorali senza l'obbligo di preavviso al Questore.
Sempre da venerdì 26 agosto 2022, l'uso di altoparlanti su mezzi mobili è consentito solo nei termini e nei limiti di cui all'articolo 7, secondo comma, della legge 130/1975 ed è subordinata alla preventiva autorizzazione del Sindaco o, nel caso in cui si svolga sul territorio di più Comuni, del Prefetto della provincia in cui ricadono i Comuni stessi.
A partire da sabato 10 settembre 2022 e sino alla chiusura delle operazioni di voto, è vietato rendere pubblici o comunque diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito della consultazione popolare e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi siano stati effettuati in un periodo antecedente a quello del divieto.
Da sabato 24 settembre a domenica 25 settembre 2022, sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.
Nel giorno della votazione, è, altresì, vietata ogni forma di propaganda entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle Sezioni elettorali.
È consentita la nuova affissione di giornali quotidiani o periodici esclusivamente nelle bacheche poste in luogo pubblico purché regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali.
L'attività di istituti demoscopici volta a rilevare, all'uscita dai seggi, gli orientamenti di voto degli elettori, a fini di proiezione statistica, non è soggetta a particolari autorizzazioni.
La rilevazione stessa, tuttavia, deve avvenire a debita distanza dagli edifici sedi di seggi e non interferire in alcun modo con l'ordinato afflusso e deflusso degli elettori.
L'eventuale presenza di incaricati all'interno delle Sezioni per la rilevazione dei risultati degli scrutini può essere consentita, previo assenso da parte dei Presidenti degli Uffici Elettorali di Sezione (e soltanto per il periodo successivo alla chiusura delle operazioni di votazione), purché in ogni caso non venga turbato il regolare svolgimento dello scrutinio.

Per ogni ulteriore informazione in materia consultare la Cirolare prefettizia 4/POL disponibile al seguente link: 
http://www.prefettura.it/FILES/docs/1203/Circ.%20n.04%20POL.pdf

Settore I - Ufficio elettorale


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